Sezione I - Ambito territoriale e Individuazione delle parti contrattuali
1. La Federconsorzi Dolomiti Superski ed i Consorzi di zona. Individuazione dell’ambito territoriale di validità.
Le presenti condizioni generali regolano il rapporto contrattuale costituito con l’acquisto degli skipass e delle tessere a valore Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona allo stesso aderenti e stabiliscono quindi i diritti e gli obblighi degli utenti relativamente al loro utilizzo. Entrambi sono titoli di trasporto per persone che, relativamente al loro ambito territoriale di validità, consentono di utilizzare gli impianti di risalita delle imprese facenti parte di uno o più dei 12 Consorzi di zona aderenti alla Federconsorzi Dolomiti Superski (Cortina d’Ampezzo, Kronplatz / Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena / Alpe di Siusi, Val di Fassa / Carezza, Arabba / Marmolada, 3 Cime / 3 Zinnen Dolomiti, Val di Fiemme / Obereggen, San Martino di Castrozza / Passo Rolle, Rio Pusteria Bressanone, Alpe Lusia / San Pellegrino, Civetta) oppure cumulativamente di tutti i Consorzi (skipass Dolomiti Superski).
2. Le parti contrattuali.
La Federconsorzi Dolomiti Superski come pure i 12 Consorzi di zona aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito da parte delle imprese
autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune consorziate (i mandanti), a cui compete la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e dei servizi connessi. Detti gestori insieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale è esclusa ogni partecipazione da parte della Federconsorzi Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona, i quali non gestiscono alcun impianto di risalita ed alcuna pista da sci e per tale motivo non hanno alcun obbligo di manutenzione al riguardo e dunque alcuna responsabilità. Ogni eventuale pretesa da parte degli utenti va dunque fat ta valere nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti o le piste coinvolte.
Sezione II - Oggetto del contratto
3. Lo skipass (personale).
Lo skipass è un documento strettamente personale e può essere utilizzato esclusivamente dal titolare. Non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito,
né scambiato o alterato. Dopo la conclusione dell’acquisto, anche online, dello skipass, questo n on è più modificabile, ad esempio per quanto concerne l’ambito
territoriale di validità (da skipass di valle a skipass Dolomiti Superski o viceversa), salvo quanto espressamente previsto all’art. 8. Tutti gli skipass acquistati, anche ove
emessi a data ape rta, sono validi esclusivamente nella stagione invernale di emissione. Lo skipass può includere, in forma stampata o digitale, informazioni anagrafiche del titolare (nome, cognome, data di nascita, foto), i giorni di validità nonché la categoria di appartenenza (M=Maschio; F=Femmina; S=Senior, nato prima del 31/12/1961 ; J=Junior, nato dopo l’01/01/2009 ; K=Bambino, nato dopo l’01/01/2019).
4. La tessera a valore (trasferibile).
La tessera a valore non è personale, quindi è trasferibile e la sua validità è limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell’acquisto la tessera avrà un
saldo attivo rispettivamente di 600, 1.000 e 2.100 unità, a seconda del tipo di tessera acquistata. A ogni utilizzo vengono scalati dall’ammontare residuo presente sulla tessera le unità necessarie per il singolo impianto di risalita utilizzato, come indicate analiticamente nell'apposita sezione sul sito web www.dolomitisuperski.com/www.kronplatz.com. Dopo l ’acquisto, le tessere a valore non sono più modificabili.
5. Oggetto del contratto.
La stagione sciistica ordinaria inizia il 04/12/2026 e si conclude il 04/04/2027 , salvo posticipazioni dell'apertura o anticipazione della chiusura in relazione ad eventi
straordinari, quali ad esempio l’emergenza sanitaria o la crisi energetica. Tutti gli skipass dei Consorzi di zona e Dolomiti Superski posti in vendita verranno accettati, durante la stagione sciistica come sopra definita, nel rispettivo periodo e nel rispettivo territorio di validità, presso gli impianti in funzione. Nell'apposito elenco periodicamente aggiornato e pubblicato su l sito www.dolomitisuperski.com/www.kronplatz.com saranno indicati gli impianti di risalita e le piste da sci aperte per la singola giornata, elenco che dovrà essere consultato precedentemente all'acquisto dello skipass. Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusio ne della stagione sciistica ordinaria singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, gli skipass Superski Family, gli skipass con giornate sci a scelta nella stagione, le tessere a valore e gli skipa ss posti in vendita durante la stagione 2026/27 verranno accettati dal 13/11/2026 fino al 02/05/2027 agli impianti in funzione.
All’inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo il 15/03/2027 ) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi indicati all’art. 6, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei.
Gli utenti prendono atto che il costo di approvvigionamento energetico rappresenta uno dei principali fattori di costo per la gestione degli impianti di risalita. Ove, per
effetto di suo imprevisto aumento non sia più possibile garantire l’equilibrio economico nella gestione degli im pianti, i singoli gestori potrebbero decidere giornalmente, autonomamente ed a loro discrezione (decisione alla quale la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei) se mettere in funzione i loro impianti o meno e modificare i periodi e gli orari di esercizio. Gli utenti dichiarano espressamente:
(a) di essere consapevoli del conseguente rischio circa la possibile forte limitazione degli impianti utilizzabili e delle piste sciabili e anche dell’impossibilità assoluta di
sciare a causa della chiusura di tutti gli impianti di risalita nonché del risc hio che giorno per giorno muti la situazione degli impianti e delle piste da sci utilizzabili;
(b) viste e considerate le diverse tipologie di skipass disponibili ed i relativi prezzi, di ritenere, alla luce delle loro personali esigenze, vantaggioso l'acquisto dello skipass prescelto, nonostante il rischio (che espressamente accettano ed assumono) che gli impianti di risalita possano non essere in funzione per decisione insindacabile dei relativi gestori;
(c) di accettare espressamente l'esclusione di ogni forma di rimborso, riequilibrio o indennizzo in tali casi e comunque di rinunciarvi. Ove dovessero sopravvenire normative contenenti limitazioni o restrizioni all’utilizzo degli impianti di risalita, alcuni prodotti potrebbero non essere più in vendita oppure essere modificati in alcune loro caratteristiche e gli ordinari procedimenti di vendita e di accesso agli impianti potrebbero dover subire adattamenti. Gli utenti sin da ora dichiarano espressamente d i accettare tali modifiche e limitazioni, senza che a ciò consegua un diritto di recesso o di rimborso da parte degli utenti che dunque si assumono ogni rischio al riguardo e rinunciano ad ogni pretesa.
6. Precisazione dell’oggetto contrattuale con riguardo al funzionamento degli impianti di risalita.
Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l’intera stagione invernale, come definita all’art. 5, degli impianti di risalita e l’agibilità delle piste del comprensorio Dolomiti Superski, essendo entrambi condizionati da alcuni fattori fuori da lla sfera di controllo degli esercenti, quali a titolo meramente esemplificativo le condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti all’impianto, disponibilità delle fonti energetiche e relativo costo di acquisto che non permetta di gar antire l'equilibrio economico nell'esercizio degli impianti di risalita, epidemie, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. Fermi gli altri ordinari rimedi ed azioni in caso di inadempimento, nel le ipotesi sopra indicate è esclusa ogni forma di rimborso o indennità ed in deroga a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. è espressamente esclusa ogni forma di riequilibrio ove l’impossibilità sopravvenuta o la sopravvenuta onerosità della prestaz ione o della utilizzazione derivi da causa non imputabile (come nei casi sopra esemplificati) a Dolomiti Superski, ai Consorzi di zona o alle società ad essi aderenti.
Sezione III - Prezzi, riduzioni e sconti Acquisto online
7. Prezzi, riduzioni e sconti.
I prezzi, le tariffe agevolate, le promozioni e gli sconti sono dettagliatamente indicati, unitamente ai presupposti per la loro concessione ed alla documentazione
necessaria (non sostituibile da autocertificazioni), nei flyer illustrativi e sul sito internet www.dolomitisuperski.com/www.kronplatz.com. Alcune tipologie di skipass scontati potrebbero essere disponibili in alcune zone anche presso le casse automatiche con modalità di emissione adattate. Nei casi in cui è prevista l'emissione di uno skipass gratuito per
Bambini (es. skipass giornalieri e plurigiornalieri con giornate consecutive), questo viene concesso a fronte del contestuale acquisto da parte di un accompagnatore
maggiorenne pagante di uno skipass di pari tipologia e pari periodo, al quale la tessera gratuita viene abbinata. La gratuità è intesa nel rapporto di un Bambino per
un accompagnatore maggiorenne pagante.
Ogni variazione dei prezzi, delle riduzioni, delle promozioni o delle unità decurtate deve essere fondata su motivi oggettivi di ordine fiscale, valutario, economico o
sociale , quali a titolo limitazioni della capacità di trasporto emanate per ordine delle Autorità o per normative , conflitti internazionali, tensioni geopolitiche, crisi energetiche, interruzioni delle catene di approvvigionamento, indisponibilità di materie prime o rilevanti incrementi dei costi energetici, inflattivi o gestionali. Ogni variazione vale solo per acquisti successivi alla pubblicazione della variazione, con esclusione di qualsiasi applicazione retroattiva a titoli già acquistati o a contratti già conclusi.
8. Acquisti online.
Per alcune tipologie di skipass possono essere previste, in caso di acquisto online, riduzioni sul prezzo a determinate condizioni, meglio individuate sul sito www.dolomitisuperski.com/www.kronplatz.com. Dolomiti Superski ed i Consorzi di zona non assumono alcuna garanzia circa l'ininterrotto funzionamento dell'online shop. Tali riduzioni non si applicano i n caso di acquisto presso le casse fisiche, neanche in caso di malfunzionamento del sito e dell’online shop. A partire dalla stagione invernale 2023/24, per gli acquisti online verrà consegnata, in fase di ritiro dello skipass e ove l’utente non ne sia già in possesso, una tessera ricaricabile (MyDolomitiCard) contenente i dati personali del titolare. Gli sconti eventualmente previsti, sempreché ne ricorrano le condizioni, saranno applicati in misura piena solo ove si tratti del primo acquisto a partire dal la stagione invernale 2023/24 oppure ove la MyDolomitiCard già consegnata a partire dalla predetta stagione venga ricaricata oppure ove la ricarica avvenga su una MyDolomitiCard consegnata precedentemente alla predetta stagione. Lo sconto sarà invece ridot to, nella misura indicata sul sito web, ove l’utente in fase di acquisto online non riutilizzi la propria MyDolomitiCard (se consegnata a partire dalla stagione invernale 2023/24), determinando così la necessità di emissione di una nuova tessera. Dopo 5 an ni dalla consegna della MyDolomitiCard l’utente potrà, ai fini della concessione degli sconti, liberamente scegliere se ricaricare quella già consegnatagli oppure chiedere una nuova tessera. Anche ove lo skipass o una tessera a valore dovessero essere acquistati con anticipo rispetto all'inizio del periodo di validità, trova applicazione l'art. 9, secondo cui il prezzo di acquisto non è mai rimborsabile, nemmeno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di mancato o solo parziale utilizzo, mancata vacanza, impegni sopraggiunti, malattia, ecc. Gli skipass acquistati online hanno validità nella sola stagione invernale di emissione. Entro il giorno precedente l’inizio del periodo di validità degli skipass acquistati ed in deroga al principio della immodificabilità degli skipass acquistati, gli utenti potranno apportare direttamente nell’online shop alcune modifiche a specifiche caratteristiche dei soli skipass giornalieri, infragiornalieri e plurigiornalieri con giornate sciistiche consecutive, con esclusione di quelli che hanno beneficiato delle iniziative promozionali legate alla contestuale prenotazione di un alloggio presso una struttura ricettiva (quali, esemplificativamente, Dolomiti Superpremière e Dolomiti Springdays). In particolare, gli utenti potranno esclusivamente:
(a) modificare la data di inizio del periodo di validità;
(b) prolungare il periodo di validità;
(c) passare dallo skipass di valle acquistato ad uno skipass Dolomiti Superski (non
viceversa);
(d) sostituire il titolare dello skipass, purché non venga modificata la relativa
tipologia (Adulti, Juniores, Bambini, Seniores).
La modifica avviene tramite annullamento di tutti gli skipass acquistati con la medesima transazione, che verrà integralmente stornata ed il prezzo integralmente riaccreditato con la medesima modalità del primo acquisto e nei tempi previsti dal rispettivo canale di pagamento. Contestualmente verranno emessi i nuovi skipass sostitutivi con addebito del relativo prezzo: in particolare, per gli skipass eventualmente non modificati il prezzo sarà quello originariamente addebitato, mentre per quelli modificati v errà addebitato il prezzo da listino, con eventuali sconti se ne dovessero ricorrere le condizioni al momento della modifica, oltre a spese di segreteria e amministrative, ammontanti ad Euro 15,00 (quindici/00) per ogni skipass modificato. L’acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005).
Sezione IV - Principio di non sostituibilità e non rimborsabilità e sue deroghe.
9. Principio di non sostituibilità e non rimborsabilità dei titoli di viaggio.
Gli skipass e le tessere a valore non sono in alcun caso sostituibili né rimborsabili, salvo quanto diversamente disposto nella presente sezione. Gli skipass e le tessere
a valore inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati durante il loro periodo di validità nonché i titoli di viaggio ritirati, annullati , sospesi, anche dalle Autorità secondo
quanto previsto dal D.Lgs 40/2021 o deteriorati deliberatamente non vengono sostituiti o rimborsati , né potranno essere utilizzati nelle stagioni successive . Le giornate sci (come, per esempio, quelle dell’abbonamento Dolomiti Superdays o Dolomiti Superski Family) e le unità delle tessere a valore non fruite durante la stagione invernale di emissione non vengono rimborsate né potranno essere utilizzate nelle stagioni successive.
10. Smarrimento titoli di viaggio e malfunzionamento dispositivo mobile
In caso di smarrimento di uno skipass valido o di una valida tessera a valore (ad esclusione degli skipass emessi in conto deposito come p.es. skipass emessi agli
impianti di risalita non muniti di cassa d’emissione) oppure in caso di malfunzionamento del dispositivo mobile su cui è caricato lo skipass, è possibile richiedere entro il periodo di validità degli stessi presso i punti centrali di emissione la consegna di un supporto sostitutivo. A tal fine è necessario presentare un valido documento di riconos cimento nonché l’attestazione di acquisto eventualmente sostituibile per i soli skipass caricati su My Dolomiti Card o su dispositivo mobile, dalla presentazione del numero dello skipass originale smarrito, anche al fine di poter bloccare l’utilizzo da par te di terzi dello skipass sostituito. Lo skipass o la tessera a valore sostitutivi saranno validi, previa verifica della richiesta di sostituzione e conseguente disattivazione della tessera smarrita. Per spese di segreteria e amministrative verrà richiesto l’importo di € 15,00 (quindici/00). Tale somma non sarà restituita, neanche nel caso di ritrovamento dello skipass originale o di rinnovato funzionamento del dispositivo mobile. Fino al momento della richiesta di sostituzione della tessera smarrita, il titolare rimane responsabile per ogni uso dello skipass, anche da parte di terzi. Per tale motivo la tempestiva richiesta di sostituzione è nell’esclusivo interesse del titolare che in tal modo può prevenire l’utilizzo abusivo della tessera smarrita da parte di terzi ed il correlativo annullamento in caso di accertato utilizzo fraudolento.
11. Rimborso in caso di infortunio sciistico.
Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass (con esclusione degli skipass emessi con formula Superski Family e delle tessere a valore), sempre che risulti inequivocabilmente la titolarità dello skipass in capo al richiedente il rimborso e sempre che il titolare non disponga di copertura assicurativa contemplante il rimborso anche parziale del prezzo dello skipass in caso di infortunio. Il rimborso , che comporta la restituzione del titolo di viaggio e la conseguente inibizione all’ulteriore utilizzo, è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna dello skipass ai punti vendita e r ichiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri e infragiornalieri non possono essere rimborsati. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali entro 15 giorni dall’infortunio o, in caso di ricovero ospedaliero, dalla dimiss ione, deve essere corredata dai seguenti documenti:
• supporto materiale dello skipass;
• copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato
medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall’ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell’infortunio tale da impedire la prosecuzione dell’attività sportiva. Gli accompagnatori dell’infortunato non hanno diritto al rimborso. Per gli skipass plurigiornalieri, il calcolo dell’ammontare del rimborso avviene sottraendo dal prezzo dello skipass acquistato il prezzo di un analogo skipass avente un numero di giorni di validità pari a quelle fino al giorno di riconsegna dello skipass da rimborsare e della richiesta di rimborso compreso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 20 (considerando qu ale uso ordinario dello skipass la fruizione di 20 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 2 0 giorni non viene rimborsato. L’ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili della stagione. Sono escluse dal calcolo del rimborso le 5 giornate di validità nei comprensori sciistici del consorzio Skirama Dolomit i Adamello Brenta, di Funivie Brentonico Ski srl e di Funivie Lagorai spa. Con l’avvenuto rimborso, il titolo di viaggio non è ulteriormente utilizzabile e non può essere successivamente riattivato.
Sezione V - Obblighi degli sciatori, regole di comportamento e responsabilità
12. Obblighi generali.
Lo skipass e la tessera a valore sono titolo di viaggio e documento di trasporto necessari ed insostituibili per l’accesso del titolare agli e per il trasporto di quest’ultimo sugli impianti di risalita. Il supporto skipass o la tessera a valore rimangono di proprietà dell’emittente e vengono concessi allo sciatore in comodato. L’utente è responsabile della buona conservazione del supporto nonché del funzionamento del dispositivo mobile sul quale è caricato lo skipass. Ogni sciatore deve attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dal D.Lgs. 40/2021 e successive modifiche, nonché alle regole di buon comportamento ed alle Disposizioni per i Viaggiatori, esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet www.dolomitisuperski.com/www.kronplatz.com. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell’itinerario e l’andatura dell’utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all’orario di apertura degli impianti. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è solo indicativa. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, lo sciatore deve raggiungere l’ultimo passo per il trasporto di rientro nella valle di partenza entro le ore 15:30. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente. In caso di incidente, il primo soccorso e il trasporto delle ferite sono a pagamento (Euro 275 - duecentosettantacinque/00).
Al fine di ridurre il consumo di nuove tessere e l’impiego di plastica e, conseguentemente, nell’ottica di contribuire alla tutela dell’ambiente, in caso diacquisto di skipass a validità stagionale (skipass stagionali, tessere DTL e skipass con giornate a scelta nella stagione), il mancato riutilizzo della tessera My Dolomiti Card consegnata a partire dalla stagione invernale 2024/25 comporterà l’addebito di spese di attivazione pari a € 5,00 per ciascun skipass emesso su nuova tessera.
13. Obbligo di assicurazione.
L'utente prende atto che è obbligatorio il possesso, a cura dell'utente, di una valida polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità civile per danni o
infortuni a terzi e che, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 29 del D.Lgs. 40/2 021, la violazione dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria
e con il ritiro dello skipass irrogati da parte delle Autorità Pubbliche deputate al controllo.
14. Minori di anni 18.
In caso di acquisto di skipass per minori, l’accompagnatore dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell’uso degli impianti. Il trasporto dei minori avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell’accompagnatore.
15. Responsabilità.
Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. L’utente prende atto che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 40/2021 e successive modifiche, l’uso del casco protettivo omologato è obbligatorio per tutti gli sciatori, indipendentemente dall’età. Il controllo del rispetto d i tale obbligo è affidato alle Autorità Pubbliche cui è attribuito il potere di irrogare sanzioni pecuniarie oltre a quello di ritirare o sospendere il titolo di viaggio.
Sezione VI - Controlli e conseguenze in caso di abusi
16. Obbligo di collaborazione con gli addetti al controllo.
A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera a valore e consentire la propria identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità.
17. Conseguenze in caso di abusi.
Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass (ad esempio, il suo uso da parte di persona diversa dal titolare) o della tessera a valore comporta il loro ritiro immediato e/o il loro l’ annullamento. La verifica del corretto utilizzo dello skipass o della tessera a valore può avvenire anche in modalità remota in un momento successivo al momento dell’abuso stesso attraverso il sistema Gate Camera installato a fini dissuasivi su alcuni impianti di risalita. In tali casi l’annullamento del titolo di viaggio può avvenire anche senza previa contestazione dell’abuso. In caso di abuso con skipass gratuiti concessi ai Bambini nati dopo l’01/01/201 9 , viene ritirato e/o annullato sia lo skipass gratuito sia quello a cui è stato abbinato al momento dell’acquisto. A fronte di abuso con skipass emessi con formula Superski Family, il relativo skipass verrà ritirato ed annullato e verranno decurtate 10 (dieci) giornate sci per ciascun singolo caso di abuso dall’ammontare delle giornate sci ancora disponibile al momento dell’accertamento. Lo skipass o la tessera a valore possono altresì essere ritirati o annullati dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazion a li, regionali o provinciali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.
Sezione VII - Disposizioni finali
18. Interscambio con Comprensorio Skirama Dolomiti Adamello Brenta.
Gli stagionali Dolomiti Superski, esclusi gli skipass emessi con formula Superski Family e Superdays, comprendono 5 giorni di validità nelle località del comprensorio
Skirama Dolomiti Adamello Brenta (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida Marilleva, Pejo, Ponte di Legno Tonale, Andalo Fai della Paganella, Monte Bondone,
Folgaria Lavarone) e nelle ski area gestite dalle società Brentonico Ski srl e Funivie Lagorai spa. Ove lo skipass sia stato acquistato online, l’accettazione dello stesso nel comprensori o Skirama e nelle citate ski area è condizionata a preventiva abilitazione delle 5 giornate, che può avvenire (i) tramite il semplice precedente utilizzo dello skipass nel comprensorio Dolomiti Superski oppure (ii) tramite una attivazione manuale presso un punto vendita Dolomiti Superski. Le 5 giornate possono essere utilizzate nei predetti comprensori sciistici dal 28/11/2026 fino al 02/05/2027 sugli impianti che saranno in funzione. La Federconsorzi Dolomiti Superski, i Consorzi di zona e le imprese a ess i consorziate non possono garantire né il funzionamento degli impianti né la sciabilità delle piste nei predetti comprensori. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass stagionale Dolomiti Superski comporta oltre al suo ritiro immediato e/o al suo annulla mento da parte dei soggetti competenti al controllo nel relativo comprensorio, anche il conseguente annullamento delle giornate ancora usufruibili nei citati comprensori. In caso di smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski sulle piste dei predetti comprensori non è possibile verificare in loco la titolarità del supporto smarrito e dunque non può essere emesso alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali skipass acquistati in seguito a tale smarrimento non verranno successivamente rimborsati.
19. Varie.
Lo skipass e la tessera a valore assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto. In tutti i casi in cui venga emessa una tessera sostitutiva (ad es. perché i dati personali indicati non sono corretti) sarà dovuto un importo di Euro 15,00 (quindici/00) a titolo di spese di segreteria e amministrative. Con l’acquisto o con l’utilizzo dello skipass o della tessera a valore l’utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le condizioni generali di contratto comprensive delle condizioni integrative degli skipass Superski Family, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet www.dolomitisuperski.com/www.kronplatz.com. In caso di discrepanze tra le versioni li nguistiche delle presenti condizioni generali di contratto vale la versione italiana delle stesse.
20. Legge applicabile e Foro competente.
Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Tribunale di Bolzano, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del Foro del consumatore
Versione: W01 2026/27
Dolomiti Superski ed i Consorzi federati si riservano di modificare le presenti condizioni contrattuali. Eventuali variazioni verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet e saranno valide dal momento della pubblicazione per gli acquisti effettuat i successivamente.
Agli skipass Superski Family si applicano le condizioni generali di contratto Dolomiti Superski, salvo le seguenti integrazioni, modifiche e/o precisazioni.
1. - Condizioni di accesso agli skipass Superski Family.
Per l’acquisto di una combinazione di skipass Superski Family è necessario costituire un gruppo famiglia di almeno 3 persone nate prima del 01/01/2019 con un massimo di 8 persone. Possono fare parte del gruppo esclusivamente i genitori, i loro figli ed i relativi nonni. A tal fine dovrà essere scelto un capofamiglia – che dovrà essere uno dei due genitori - ed avranno titolo a fare parte del gruppo famiglia il coniuge (oppure alternativamente il/la compagno/a), i loro figli, i genitori del capofamiglia nonché i genitori del coniuge o del/la compagno/a se quest’ultimo/a fa parte del gruppo famiglia. Del gruppo devono fare parte almeno un genitore ed un suo figlio (nato prima del 01/01/2019). Una volta costituito il gruppo ed acquistati gli skipass, il gruppo non potrà essere modificato o integrato. Titolari di altri skipass Dolomiti Superski validi per la stagione in corso non possono fare parte del gruppo famiglia.
2. - Bambini nati dopo il 01/01/2019.
Un figlio del capofamiglia del gruppo famiglia nato dopo il 01/01/2019 avrà titolo ad ottenere uno skipass stagionale Dolomiti Superski gratuito, valido nella stagione in corso a fronte di acquisto contestuale di uno skipass con formula Superski Family da parte del rispettivo genitore ai sensi dell’art 1. delle presenti condizioni integrative di contratto. Tale abbinamento vale nel rapporto 1 bambino per 1 genitore rientrante nella combinazione di skipass Superski Family. Ove anche il coniuge (oppure alternativamente il/la compagno/a) del capofamiglia facciano parte del gruppo famiglia, tutti i loro figli nati dopo il 01/01/2019 avranno titolo ad uno skipass stagionale Dolomiti Superski gratuito. Per beneficiare dell’abbinamento bambinogenitore si richiede lo stato di famiglia o documentazione ufficiale equivalente in originale.
3. – Documentazione necessaria e modalità di acquisto.
I rapporti di parentela (nonni-genitori-figli), coniugio o convivenza devono essere dimostrati con documentazione certificata proveniente dalla pubblica amministrazione, da cui si evincano in modo inequivocabile detti rapporti. Sono inoltre necessari i documenti di identità con relativa foto di tutti i membri del gruppo famiglia beneficiari della combinazione, anche ai fini dell’acquisizione dell’immagine personale associata a ogni tessera skipass. Tali documenti non sono sostituibili da alcuna autocertificazione. L’acquisto di una nuova combinazione di skipass emessi con formula Superski Family può essere effettuato online oppure presso i punti centrali di emissione.
In caso di acquisto online, il richiedente deve accedere al proprio profilo My Dolomiti e selezionare l’apposito servizio Superski Family. Qualora non disponga di un profilo, dovrà previamente crearlo. In caso di creazione di un nuovo gruppo famiglia, l’utente sarà chiamato a compilare i campi richiesti ed a caricare i documenti identificativi nonché quelli necessari ad attestare i legami di parentela, coniugio o convivenza. A seguito della verifica della ricorrenza dei presupposti da parte del servizio clienti ed in caso di esito positivo verrà approvato il gruppo famiglia e l’utente potrà quindi procedere all’acquisto online degli skipass con formula Superski Family. In caso di acquisto presso un punto vendita, dovrà essere fisicamente presente almeno uno dei componenti del gruppo famiglia con tutta la documentazione necessaria e sopra richiamata in originale. Non sono previste riduzioni ulteriori rispetto al tariffario Superski Family pubblicato. Il prezzo di prevendita si applica per gli acquisti presso i punti centrali fino al 26 novembre 2026 (ultimo giorno di prevendita). Per gli acquisti effettuati online, entro tale termine deve essere trasmessa la richiesta di verifica della composizione del gruppo famiglia unitamente alla documentazione completa. L’acquisto deve essere perfezionato entro il termine del 10 dicembre 2026. Dopo tale data troverà applicazione il prezzo ordinario di listino.
4. - Rinnovo di combinazioni di skipass Superski Family emesse nelle stagioni invernali precedenti.
Il rinnovo di una combinazione di skipass emessi con formula Superski Family può essere effettuato online oppure presso un punto vendita, purché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il Superski Family era già attivo nella stagione invernale precedente;
b) i membri del gruppo famiglia sono rimasti invariati;
c) nessun membro del gruppo è passato dalla categoria Kid alla categoria Junior;
d) ogni componente è ancora in possesso della propria My Dolomiti Card sulla quale era stata caricata la combinazione Superski Family nella stagione precedente.
Ove ricorrano tali condizioni, il rinnovo della combinazione Superski Family verrà caricato sulle medesime tessere My Dolomiti Card. L’eventuale aggiunta di un nuovo membro famigliare ai sensi dell’art. 1 delle presenti condizioni integrative di contratto, ad una combinazione di skipass già emessi la stagione invernale precedente con formula Superski Family, può essere effettuata presso un punto di vendita fisico e va effettuata esclusivamente in sede di primo acquisto stagionale della combinazione. In tal caso sarà necessaria la presentazione del documento di identità (in formato originale) con relativa foto del nuovo membro famigliare e della documentazione certificante il legame famigliare, unitamente a tutte le tessere Superski Family riferite al gruppo famiglia da rinnovare. Per gli acquisti online dovrà in tali casi essere formato un nuovo gruppo famiglia con trasmissione di tutta la documentazione necessaria per la verifica da parte degli operatori. La sostituzione della tessera My Dolomiti Card sulla quale è stata attivata la combinazione Superski Family (per esempio in caso di errata indicazione del numero identificativo della tessera, esibizione all’impianto di una tessera diversa da quella abilitata in fase d’acquisto oppure in caso di suo smarrimento) potrà avvenire soltanto presso gli uffici di vendita centrali ed esclusivamente durante gli orari a ciò destinati (dopo le ore 15.00). Tale operazione comporta l’addebito di spese di segreteria pari ad Euro 15,00 per ciascuno skipass Superski Family interessato.
5. - Ambito di utilizzo e validità temporale.
Tutti gli skipass emessi nell’ambito del gruppo famiglia avranno validità nell’intero comprensorio Dolomiti Superski e potranno essere utilizzati durante l’intera stagione sciistica, limitatamente alla stagione invernale per la quale sono stati acquistati. Eventuali rimanenze di giornate sciistiche a fine stagione non verranno rimborsate né potranno essere utilizzate nelle stagioni invernali successive. Gli skipass emessi con formula Superski Family non danno diritto alle 5 giornate di validità nelle località dei comprensori sciistici del consorzio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, di Brentonico Ski srl e di Funivie Lagorai spa. Ogni titolare di uno skipass emesso con formula Superski Family al fine di accedere agli impianti di risalita, deve essere munito del proprio titolo di trasporto sul quale è stata attivata la combinazione Superski Family.
6. – Funzionamento.
Al momento dell’acquisto degli skipass con la formula Superski Family si acquistano un determinato numero di giornate sciistiche che possono essere utilizzate indistintamente da ogni membro facente parte del gruppo famiglia. Per ogni giornata di utilizzo di ognuna delle tessere facenti parte del gruppo famiglia verrà decurtata una giornata sciistica dal complessivo monte a disposizione della famiglia fino ad azzerarsi. Al momento dell’acquisto potranno essere acquistati 10 oppure 20 giornate sciistiche per ogni partecipante al gruppo famiglia. Successivamente potrà essere effettuata, nella medesima stagione invernale, una sola ricarica per ogni combinazione di skipass Superski Family per un minimo di 10 ed un massimo di 30 giornate sciistiche con tagli di 5 giornate. I bambini nati dopo il 01/01/2019, che abbiano ottenuto uno skipass stagionale Dolomiti Superski gratuito, non fanno parte del gruppo famiglia e pertanto le relative giornate sciistiche non verranno considerate.
7. – Abuso.
In caso di utilizzo di uno skipass emesso con formula Superski Family da parte di persona diversa dal titolare indicato sulla tessera, verrà ritirato e/o annullato il relativo skipass e verranno decurtate 10 (dieci) giornate sci dall’ammontare complessivo di giornate sci ancora disponibili all’interno della combinazione di skipass Superski Family al momento dell’accertamento. La tessera oggetto dell’abuso verrà altresì dissociata dal gruppo famiglia. Per poterla riattivare ai fini dell’utilizzo nella stagione successiva, il titolare dovrà presentarsi presso una cassa abilitata, al fine di richiederne il reinserimento oppure creare online un nuovo gruppo famiglia, esibendo la documentazione richiesta. In caso di abuso con skipass stagionali gratuiti concessi ai bambini nati dopo il 01/01/2019, si procederà al ritiro ed all’annullamento dello skipass gratuito. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore. 8. - Deroga all’ipotesi di rimborso per infortunio sciistico. In deroga a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, i biglietti Superski Family non sono in alcun caso rimborsabili, neanche parzialmente e nemmeno in caso di infortunio sciistico.
Versione: SF01 – 2026/27
Dolomiti Superski ed i Consorzi federati si riservano di modificare le presenti condizioni contrattuali. Eventuali variazioni verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet e saranno valide dal momento della pubblicazione per gli acquisti effettuati successivamente.
*Le condizioni generali di contratto sono pubblicate su DOLOMITISUPERSKI.COM/KRONPLATZ.COM