Regole di comportamento
Skiatori in pista
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Regole di comportamento

Come comportarsi in modo corretto sulle piste

1. Gli utenti delle piste devono comportarsi in modo da non mettere in pericolo e non recare pregiudizio agli altri. 

 

Art. 18/1

Velocità e obbligo di prudenza: Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste. 

 

2. Qualsiasi utente delle piste deve adattare la sua velocità e il suo comportamento alle proprie capacità personali e anche alle condizioni delle piste, del tempo, allo stato della neve e alla densità del traffico. 

 

Art. 27

Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori: Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell’articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche. 

 

Art. 18/2

Velocità e obbligo di prudenza: Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui. 

 

3. La persona che si trova a monte è nella posizione di poter scegliere una traiettoria: deve quindi sceglierla in modo tale da preservare la sicurezza di qualsiasi persona che si trova a valle. 

 

Art. 19

Precedenza: Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. 

 

4. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato. Inoltre, in Italia vale il principio che sulle piste, come sulle strade, la precedenza ad un incrocio è di chi viene da destra. 

 

Art. 20/2

Sorpasso: Il sorpasso può essere effettuato sia in monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. 

 

5. Dopo una sosta o all‘incrocio delle piste, qualsiasi utente deve assicurarsi, a monte e a valle che può inoltrarsi sulla pista senza pericolo per gli altri e per se stesso. 

 

Art. 18/3

Velocità e obbligo di prudenza: La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. 

 

6. Ogni utente deve evitare di fare una sosta nei passaggi stretti o senza visibilità; in caso di caduta, deve lasciare la pista il più presto possibile. 

 

Art. 20/1

Sorpasso: Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. 

 

7. hi è costretto a salire o scendere per una pista a piedi deve usare il bordo della pista facendo attenzione che né lui, né il suo materiale rappresentino un pericolo per gli altri. In Italia vale inoltre il divieto di camminare sulle piste, tranne in caso di necessità. 

 

8. L‘utente deve tenere presenti le informazioni sulle condizioni del tempo, delle piste e della neve. Deve rispettare la palinatura e la segnaletica. 

 

Art. 18/4

Velocità e obbligo di prudenza: Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico. 

 

9. Qualsiasi persona testimone o attore di un incidente deve prestare assistenza dando l‘allarme. In caso di bisogno e a richiesta dei volontari del pronto soccorso, deve mettersi a loro disposizione. 

 

10. A richiesta degli agenti addetti al controllo delle piste, ogni sciatore è tenuto a fornire le proprie generalità presentando un documento di riconoscimento, allorché venga coinvolto in un incidente o ne sia testimone. 

 

11. È buona norma che ognuno non curvi sul bordo della pista, ma lasci sempre uno spazio sufficiente per agevolare il suo sorpasso. 

 

12. Bisogna prestare attenzione alle traiettorie degli sciatori in considerazione del tipo di sci utilizzato, snowboard, telemark, fun carving, ecc. Inoltre, in Italia vige l’obbligo del casco fino ai 18 anni. 

 

13. Tutti gli utenti delle piste devono essere assicurati per danni e infortuni a terzi. 

 

Art. 30

Assicurazione obbligatoria: 

Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni e infortuni causati a terzi. 

 

14. E' vietato accedere alle piste in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico massimo consentito è di 0,5 g/l .

 

Art. 31/1

Accertamenti alcolemici e tossicologici: È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 

 

15. Il personale addetto alla sicurezza sulle piste è autorizzato a svolgere accertamenti alcolemici e tossicologici.

 

Art. 31/2

Accertamenti alcolemici e tossicologici: Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 

 

16. In caso di sosta fuori dalla pista l'attrezzatura deve essere collocata in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

 

Art. 22/5

Stazionamento: Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.